Trattando con animali non convenzionali è difficile non incorrere nella Convenzione di Washington sul Commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione, più comunemente conosciuta come CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of wild Fauna and Flora). Molto spesso le specie non convenzionali che si trovano nelle nostre abitazioni hanno delle limitazioni commerciali, ed è fondamentale conoscere la legislazione e la documentazione che è necessaria, per detenerli in tranquillità. Vediamo innanzi tutto di capire meglio la funzione di questo organismo.
La convenzione è un accordo internazionale tra stati che ha lo scopo di proteggere piante e animali a rischio di estinzione, regolando e monitorando il loro commercio, quindi l’esportazione e l’importazione di animali vivi o morti, di piante, nonché di parti di esse (come l’avorio e la pelle) o derivati (come i medicinali ricavati da animali o piante). E entrata in vigore nel 1975 e attualmente vi aderiscono circa 183 membri compresa l’Unione Europea.
La CITES regola il commercio internazionale di circa 35000 specie, di cui approssimativamente 30000 sono piante. Queste specie sono riportate tutte in 3 appendici secondo il grado di protezione che esse necessitano.
- Appendice I: Specie per le quali è assolutamente vietato il commercio; sono specie minacciate di estinzione. In circostanze eccezionali il commercio può essere autorizzato.
- Appendice II: Specie per le quali il commercio è regolamentato a livello internazionale;
- Appendice III: Specie per le quali il commercio è regolamentato a livello territoriale.
Ogni stato membro della convenzione è tenuto a emanare leggi nazionali che prevedono la confisca di esemplari illegali e delle sanzioni per il commercio illegale, inoltre è tenuto a disegnare una o più autorità incaricate nell’emissione dei permessi e dei certificati CITES; Nel nostro Paese si dividono i compiti
- Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare come Organo di gestione e autorità scientifica
- Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali come Organo per il rilascio dei permessi e i servizi di certificazione CITES (Comando Unità Per la tutela Forestale, Alimentare e Agroalimentare dell’arma dei carabinieri CUTFAA)
- Il Ministero dello sviluppo economico per il rilascio di certificati per l’esportazione delle piante riprodotte artificialmente e per la gestione del regime degli scambi
Le attività di controllo del rispetto della Convenzione, dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale è affidata in via principale al Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare (CUTFAA) dell’Arma dei Carabinieri e, negli spazi doganali, alla Guardia di Finanza.
L’Italia ha disciplinato i reati relativi all’applicazione della Convenzione e dei regolamenti Comunitari con la Legge 7 febbraio 1992 n.150, la stessa norma prevede alcune misure più restrittive rispetto a quelle previste dalla Convenzione e dai regolamenti comunitari, quali la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possano costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica, e l’obbligo di tenuta di un registro per le attività commerciali che detengano esemplari vivi, morti parti o derivati di specie elencate negli allegati A e B del Regolamento 338/97.
Per l’Europa
La CITES è stata adottata in tutta l’Unione Europea mediante regolamenti direttamente applicabili agli Stati membri. Gli attuali regolamenti in vigore nell’Unione Europea per la CITES sono il Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, inclusi gli Allegati di tale regolamento contenenti un elenco di specie soggette a commercio disciplinato; Il regolamento di attuazione (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.
Oltre a recepire integralmente le disposizioni della convenzione di Washington amplia il campo di applicazione e controllo del commercio e del prelievo in natura anche a specie autoctone e controlla l’introduzione nella comunità di specie esotiche che, liberate in natura, potrebbero costituire un rischio di inquinamento genetico per le specie nostrane (come ad esempio le trachemys).
I regolamenti comunitari prevedono quattro Allegati (A, B, C e D), gli Allegati A, B e C corrispondono in linea di massima alle Appendici I, II e III della CITES, ma contengono anche alcune specie non elencate dalla CITES, protette dalla legislazione interna dell’UE. L’Allegato D, per il quale non esiste un equivalente nella CITES, include le specie che potrebbero essere elencate in uno degli altri Allegati e per le quali i livelli di importazione in UE sono quindi monitorati. Per conformarsi agli altri regolamenti dell’UE sulla protezione delle specie native, come la Direttiva Habitat e la Direttiva Uccelli alcune specie indigene elencate nelle Appendici II e III della CITES sono incluse nell’Allegato A. Gli Stati membri possono adottare misure nazionali più restrittive, ad esempio riguardo alla detenzione o al commercio di specie elencate negli Allegati.
Per riassumere
- Allegato A: specie che figurano nell’Appendice I della Cites e alcune altre specie inserite dalla cites in appendice II e III con lo scopo di controllare meglio le popolazioni europee.
- Allegato B: specie che figurano nell’Appendice II della Cites, salvo quelle elencate nell’Allegato A; specie che figurano nell’Appendice I della Cites per le quali è stata avanzata una riserva da parte di qualche Paese europeo; ogni altra specie non compresa nelle appendici I e II della Cites quali specie oggetto di un volume di scambi internazionali che potrebbero essere incompatibili con il mantenimento della popolazione; specie per le quali si è stabilito che l’inserimento nell’ambiente naturale delle Comunità Europea costituisce un pericolo ecologico.
- Allegato C: specie elencate nell’Appendice III della Cites diverse da quelle elencate negli allegati A o B e per le quali gli Stati membri non hanno formulato riserve; specie elencate nell’Appendice II della Cites per le quali è stata avanzata una riserva.
- Allegato D: specie non elencate negli Allegati da A, B e C per le quali il volume delle importazioni in Comunità europea giustifica una vigilanza; specie elencate nell’Appendice III della Cites per le quali è stata avanzata una riserva. Questo allegato è importante perché indicando specie non cites per le quali devono essere controllati i livelli di importazione fornisce un contributo a livello cautelativo.
Principali differenze fra la CITES e i Regolamenti sul commercio di animali e piante selvatiche dell’UE
- I Regolamenti sul commercio di animali e piante selvatiche dell’UE non solo applicano i provvedimenti della CITES e la maggior parte delle sue Risoluzioni, ma in alcuni casi vanno anche oltre i requisiti della Convenzione
- I regolamenti dell’UE attuano condizioni di importazione più severe di quelle imposte dalla CITES. Le licenze di importazione sono necessarie non solo per le specie elencate nell’Allegato A ma anche per le specie incluse nell’Allegato B. Le notifiche di importazione sono necessarie per gli Allegati C e D.
- Alcune specie elencate nell’Appendice II della CITES sono incluse nell’Allegato A dei regolamenti dell’UE e non possono quindi essere commerciate e utilizzate per fini commerciali.
- È consentita l’importazione nell’UE Di esemplari vivi di specie elencate negli Allegati A e B soltanto qualora il destinatario sia adeguatamente attrezzato per ospitare i suddetti esemplari e trattarli con cura; la CITES richiede adeguate strutture per la cura e il mantenimento in cattività solo per l’importazione di esemplari vivi elencati nell’Appendice I.
- I regolamenti dell’UE disciplinano sia il commercio all’interno e fra gli Stati membri dell’UE – considerato commercio interno – sia il commercio internazionale con gli Stati che non rientrano nell’UE; la CITES disciplina soltanto il commercio internazionale.
- Il regolamento (CE) 338/97 autorizza gli Stati membri dell’UE a sospendere le importazioni relative ad alcune specie e Paesi (pareri negativi del Gruppo di Revisione Scientifica e sospensione delle importazioni nell’UE), anche se ne è autorizzato il commercio dalla CITES.
Sebbene i Regolamenti sul commercio di animali e piante selvatiche dell’UE siano direttamente applicabili a tutti gli Stati membri dell’UE stessa, i provvedimenti di attuazione necessari devono essere inclusi nella legislazione nazionale e integrati mediante leggi nazionali per le questioni soggette all’autorità di ciascuno Stato membro, come il sistema sanzionatorio. Ogni Stato membro dell’UE adotta inoltre leggi relative alla biodiversità e alla conservazione delle specie, provvedimenti per la salute veterinaria e delle piante e normative sulle dogane e sul benessere di animali e piante.
Cosa fare per le specie in ALLEGATO A
DETENZIONE
Non occorre presentare denuncia di detenzione al Corpo Forestale dello Stato se le specie sono già inserite nell’Allegato A all’atto dell’acquisizione. Invece, in caso di specie di Allegato B transitate all’Allegato A, a seguito della revisione triennale delle liste CITES, occorre presentare denuncia di detenzione entro 90 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei nuovi elenchi (Legge 150/92. Come è recentemente successo per il pappagallo Cenerino, che passando da Allegato B a Allegato A ha costretto i detentori a presentare denuncia di possesso con obbligo di marcatura.
Per la regolare detenzione di specie incluse nell’Allegato A, all’atto dell’acquisizione (acquisto, scambio, donazione, etc.), l’utente deve obbligatoriamente richiedere al cedente le certificazioni ai fini CITES e che vi sia una marcatura corrispondente a quanto riportato sul certificato. Le marcature ammesse sono di due tipi:
- Per gli uccelli: anello chiuso inamovibile. Solo in caso di certificati risalenti a date precedenti al 2006, è possibile che per gli uccelli sia ammesso anche l’utilizzo del microchip. In ogni caso è fondamentale che l’animale rechi il tipo di marcatura indicato sul certificato CITES.
- Per i mammiferi e i rettili: microchip. NB: anche per le tartarughe è subentrato l’obbligo di marcatura mediante nano microchip dal 1 gennaio 2012 (cfr. Circolare interministeriale protocollo PNM 25893, datata 14 dicembre 2011, a cura dell’Attività di Gestione C.I.T.E.S.). In caso di scambio/commercio/allevamento/affidamento in custodia (ovvero non di detenzione di esemplari a fini personali e amatoriali, ovvero non per quei soggetti che non verranno mai ceduti ad altri), l’utente deve fare domanda, all’Ufficio CITES di competenza (arma dei carabinieri), del Registro CITES di specie incluse nell’Allegato A.
RIPRODUZIONE
L’utente, entro 10 giorni dalla nascita, deve presentare denuncia di nascita in cattività all’Ufficio CITES di competenza, e deve provvedere obbligatoriamente alla Marcatura dei soggetti.
All’atto della nascita e della marcatura inoltre deve provvedere, entro 30 giorni, ad aggiornare il Registro CITES, se in possesso.
CESSIONE
In caso di scambio/commercio/allevamento/affidamento in custodia, l’utente deve fare
Domanda, all’Ufficio CITES, del Registro CITES di specie vive incluse nell’ Allegato A. Non esiste l’obbligo del registro CITES per gli esemplari detenuti a scopo esclusivamente personale, ove non verrà mai effettuata alcuna attività di vendita, scambio o cessione, anche a titolo gratuito e saltuaria.
NB: Nel caso di specie comprese nell’ Allegato X del Reg. CE 865/2006 (ex Allegato VIII del
Reg. CE 1808/2001) esemplari dotati di anello chiuso inamovibile non sono soggetti agli obblighi CITES (ovvero se in possesso di anello chiuso inamovibile, non sono necessari certificati CITES comprovanti la provenienza, non devono essere denunciati e non devono esser indicati sul registro CITES; se questi medesimi esemplari sono invece privi di marcatura individuale, allora si applica la medesima normativa prevista per le altre specie di Allegato A).
L’utente, nel caso di commercio (ovvero: vendita, esposizione in pubblico a fini di lucro, scambio, anche il baratto dell’esemplare per altri esemplari o per materiali, es. mangime), deve presentare richiesta di certificazione CITES all’Ufficio CITES, che a sua volta, nei casi previsti dal Reg. CE 338/97 (es. Nascita in cattività prevista dall’art. 8 C. 3Lett. D del Reg. CE 338/97), la inoltra al Ministero dell’Ambiente. In caso di donazione, se l’esemplare non è già certificato o se dotato di certificato con indirizzo di detenzione, che venga richiesto un nuovo certificato Cites con la sede di destinazione.
Il Ministero dell’Ambiente, in caso di richiesta di certificazione per nascita in cattività, può richiedere analisi genetiche per comprovare i rapporti di parentela tra la coppia riproduttrice e i soggetti allevati: viene attivata la Commissione Ministeriale Cites che interviene in loco, congiuntamente all’arma dei carabinieri, per effettuare prelievi biologici (sangue e/o penne).
L’utente, pervenuto il certificato CITES dall’Ufficio CITES di competenza, può cedere il/gli esemplare/i, fornendo al nuovo proprietario il certificato CITES originale
L’utente aggiorna il Registro CITESdi carico/scarico, se in possesso, entro 30 giorni.
DECESSO
Solo nel caso in cui l’esemplare sia selvatico, ovvero non esista documentazione
Comprovante la nascita in cattività, l’utente deve presentare immediata denuncia di decesso all’Ufficio CITES competenza. Se invece l’esemplare è in regola ai fini CITES, allora non è necessario presentare denuncia di decesso. L’utente deve aggiornate il registro Cites carico/scarico, se in possesso, entro 30 giorni dal decesso, indicando la destinazione della carcassa. Non esiste obbligo di conservare l’esemplare morto per successivi controlli, né di conservare eventuali marcature. L’utente deve provvedere allo smaltimento della carcassa secondo quanto stabilito dal Servizio veterinario dell’ASL competente. In linea generale, per quanto attiene lo smaltimento delle carcasse, è opportuno che per la “detenzione” di animali esotici siano applicati i provvedimenti previsti per gli animali da compagnia (ovvero interramento), mentre per l’allevamento e il “commercio” quelli previsti dal Reg. CE 1069/2009 (gli animali possono essere conservati in congelatore e quindi devono essere smaltiti attraverso apposita ditta autorizzata).
RITROVAMENTO
In caso di ritrovamento di esemplari in natura: se sono mammiferi o uccelli appartenenti alla fauna selvatica (solo in caso di difficoltà dell’esemplare o in situazione di pericolo) occorre fare riferimento ai Centri di Recupero per Animali Selvatici (CRAS) o al Sindaco del Comune di ritrovamento dell’animale o di residenza del ritrovatore o alle Province compenti per territorio – Servizi tutela Fauna e Flora; se appartengono alla fauna esotica o a specie non ricomprese nell’ambito di applicazione della Legge 157/92, occorre fare riferimento all’arma dei carabinieri competente per Territorio.
Cosa fare per le specie incluse in ALLEGATO B
DETENZIONE
Non occorre presentare denuncia di detenzione al Corpo Forestale dello Stato. Per la regolare detenzione di specie incluse nell’ Allegato B occorre che, all’atto dell’acquisizione, l’utente richieda obbligatoriamente la documentazione comprovante l’acquisizione legale dell’esemplare (es: copia del certificato CITES o dichiarazione ai fini CITES, riportante numero, paese e data del certificato CITES di importazione, o prova di nascita in cattività quale, la copia della denuncia di nascita o autodichiarazione.
La marcaturadell’esemplare, attualmente, non è obbligatoria, ma è fortemente consigliata perché diventa elemento comprovante la nascita in cattività, soprattutto nel momento in cui l’animale venga ceduto ad altri.
In caso di scambio/commercio/allevamento/affidamento in custodia (ovvero non in caso di detenzione di esemplari a fini personali e amatoriali, ovvero non di animali che non verranno mai ceduti ad altri), l’utente deve fare domanda, all’Ufficio CITES, del Registro CITES di specie incluse nell’ Allegato B.
RIPRODUZIONE
L’utente, entro 10 giorni dalla nascita, deve presentare denuncia di nascita in cattività all’Ufficio CITES. L’utente può provvedere alla marcatura dei soggetti (non è un obbligo di legge, attualmente), conformemente alle disposizioni del Regolamento CE 865/2006 art. 66; all’atto della nascita (ed eventuale marcatura), l’utente deve provvedere ad aggiornare il Registro CITES, se in possesso, entro 30 giorni. L’arma dei carabinieri o il Ministero dell’Ambiente possono richiedere analisi genetiche per comprovare i rapporti di parentela tra la coppia riproduttrice e i soggetti allevati.
CESSIONE
L’utente può cedere gli esemplare/i, fornendo al nuovo proprietario la documentazione comprovante la legale acquisizione e, in caso di nascita in cattività, un’autodichiarazione riportante i dati della nascita e della denuncia al servizio Cites. L’utente deve quindi aggiornare il Registro CITES di carico/scarico, se in possesso, entro 30 giorni.
DECESSO
L’utente non deve presentare alcuna denuncia di decesso. L’utente deve aggiornare il registro CITES di carico/scarico, se in possesso, entro 30 giorni e deve provvedere allo smaltimento della carcassa secondo quanto stabilito dal Servizio veterinario dell’ASL competente
Cosa fare per le specie incluse nell’ALLEGATO C
Non è necessario ottemperare ad alcun adempimento CITES: non sono necessari documenti ai fini CITES che comprovino la provenienza, né obblighi di denuncia o marcatura. Gli adempimenti ai fini CITES devono essere rispettati solo in caso di import/export Extra UE.
Quali sono gli adempimenti per una specie non inclusa negli Allegati D
Non è necessario ottemperare ad alcun adempimento CITES: non è necessario alcun documento ai fini CITES che comprovi la provenienza né obblighi di denuncia o marcatura.
Tartarughe più diffuse e allegati
ALLEGATO A
Geochelone Nigra (I)
Geochelone Radiata (I)
Malacochersus Tornieri (II)
Testudo Graeca (II)
Testudo Hermanni (II)
Testudo Marginata (II)
ALLEGATO B
Trachemys scripta spp considerate specie invasive; Non solo la trachemys scripta elegans, ma anche la scripta scripta della quale ne viene vietata la riproduzione, il trasporto, l’ acquisto, la vendita, lo scambio il rilascio e l’allevamento. Per coloro che ne possiedono già sarà possibile la detenzione fino alla sua morte purché venga messa in condizioni tali di non riprodursi e che possa essere dimostrato il suo acquisto prima del 13 luglio 2016. Per sicurezza sarebbe meglio fare denuncia di possesso con autocertificazione presso il servizio CITES locale.
Pappagalli più diffusi e allegati
Solamente 4 specie di pappagalli non hanno l’obbligo di documentazione CITES e sono
- Le cocorite (Melopsittacus undulatus)
- I parrocchetti dal collare (Psittacula Krameri)
- La Calopsitta (Nymphicus Hollandicus)
- Inseparabili o Roseicollis (Agapornis Roseicollis)
Tutti gli altri al momento dell’acquisto devono essere forniti di documentazione Cites
ALLEGATO A
- Amazzone fronte gialla
- Ara macao
- Ara militare
- Cenerino
ALLEGATO B
- Conuro jandaya
- Caicco testa gialla o nera
- Parrocchetto alessandrino